Etichette per alimenti: cosa impone la legge?
Il crescente interesse del consumatore finale nella fase d’acquisto dei prodotti alimentari salutistici ha reso molto importante regolamentare l’informazione sugli alimenti che viene trasferita mediante etichettatura. L’etichetta, pertanto, assume un ruolo strategico in quanto informa il consumatore sulle caratteristiche del prodotto consentendogli di scegliere quello che maggiormente risponde alle proprie esigenze: essa rappresenta, quindi, una sorta di carta d’identità del bene prodotto.
Deve di conseguenza ritenersi di estrema importanza il D.lgs. 15 dicembre 2017 n. 231, che riguarda la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015».
Con il termine “etichettatura” si fa riferimento a tutte quelle informazioni che riguardano il contenuto di un determinato alimento confezionato, come ad esempio, l’elenco degli ingredienti, la denominazione o la data di scadenza. L’etichetta (ma anche il contrassegno (marcatura CE)) consapevolizza il consumatore sui requisiti delle merci in generale esercitando un’azione esplicativa a vantaggio della tutela qualitativa, ma anche igienico-sanitaria. L’asimmetria informativa tra consumatori e produttori è quindi ridimensionata mediante una riorganizzazione della normativa riguardante le informazioni offerte al pubblico.
La prima disciplina dell’etichettatura degli alimenti può essere ricollegata al D. lgs n. 109/1992 (G.U.R.I. GU Serie Generale n.39 del 17-2-1992 – Suppl. Ordinario n. 31), la quale è stata integrata, negli anni, con varie direttive e regolamenti a livello europeo. Dopo svariati anni di confronti si è giunti alla definizione della nuova normativa. Difatti, dal 13 dicembre 2016 è diventato completamente applicabile, dopo l’operatività dell’art. 9, par. 1, lett.